(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 2004) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, con il quale e' stato disposto che l'amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali, dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere ed in particolare il comma 3, con il quale e' stato fatto obbligo a tutti gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia nonche' ai concessionari ed alle societa' di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'Art. 1, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonche' di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento; Visto l'Art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, che si articola in piu' servizi tra i quali l'osservatorio dei lavori pubblici, e, in particolare il comma 14 del citato Art. 4 che dispone che l'osservatorio dei lavori pubblici sia articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome; Visto l'Art. 4, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che i dati oggetto di monitoraggio sono comunicati alle sezioni regionali dell'osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale; Visto l'Art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che obbliga le amministrazioni pubbliche a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu' siti telematici individuati dal Presidente del consiglio dei Ministri; Ritenuto opportuno, in attuazione dei principi di economicita' ed efficienza, uniformare i dati oggetto di comunicazione e diffusione, di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 11/1999, a quelli stabiliti in sede nazionale dall'autorita' di vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione dell'Art. 4, comma 17, e all'Art. 24, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 026/Pres. del 30 gennaio 2002, di attuazione dell'Art. 5 della legge regionale n. 11/1999; Ritenuto, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo software per la trasmissione dei dati degli appalti di opere pubbliche di importo superiore a Euro 150.000, ed al fine di semplificare ai soggetti obbligati di cui al succitato regolamento l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati, di eliminare la trasmissione su supporto cartaceo dei dati relativi agli appalti di opere pubbliche, ritenendo la trasmissione dei dati per via telematica informatica, come disciplinata dal regolamento medesimo di completo assolvimento dei predetti obblighi; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1212 del 14 maggio 2004, con la quale e' stata approvata la modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 026/Pres. del 30 gennaio 2002 ed e' stato autorizzato il Presidente all'emanazione; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il regolamento «Modifica al regolamento di attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 istitutiva del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Regione 026/Pres. del 30 gennaio 2002, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 maggio 2004 ILLY