(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  l'Art.  5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, con
il  quale e' stato disposto che l'amministrazione regionale organizza
la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti
gli   appalti,   riguardanti   tutte   le   fasi  procedurali,  dalla
pubblicizzazione  dei  bandi di gara e l'affidamento degli incarichi,
al completamento e collaudo delle opere ed in particolare il comma 3,
con  il  quale  e'  stato fatto obbligo a tutti gli enti pubblici del
Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  ai concessionari ed alle societa' di
cui  all'Art. 2, comma 2, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n.
109,  come  da  ultimo  modificato  dall'Art. 1, comma 2, della legge
18 novembre  1998,  n.  415,  di  comunicare  tutte  le  informazioni
necessarie  per l'organizzazione della banca dati, nonche' di rendere
disponibili  in  sede  decentrata  tali dati, sulla base di procedure
standardizzate individuate in apposito regolamento;
    Visto  l'Art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'Autorita' per la vigilanza
sui  lavori  pubblici,  che  si  articola in piu' servizi tra i quali
l'osservatorio dei lavori pubblici, e, in particolare il comma 14 del
citato  Art. 4 che dispone che l'osservatorio dei lavori pubblici sia
articolato  in  una  sezione  centrale ed in sezioni regionali aventi
sede presso le regioni e province autonome;
    Visto  l'Art. 4, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive  modifiche  ed integrazioni il quale stabilisce che i dati
oggetto  di  monitoraggio  sono  comunicati  alle  sezioni  regionali
dell'osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione
centrale;
    Visto l'Art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che obbliga
le  amministrazioni pubbliche a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi
di  gara su uno o piu' siti telematici individuati dal Presidente del
consiglio dei Ministri;
    Ritenuto opportuno, in attuazione dei principi di economicita' ed
efficienza,  uniformare i dati oggetto di comunicazione e diffusione,
di  cui  all'Art.  5  della  legge  regionale  n.  11/1999,  a quelli
stabiliti  in  sede  nazionale dall'autorita' di vigilanza sui lavori
pubblici,  in  attuazione dell'Art. 4, comma 17, e all'Art. 24, comma
2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione  n.  026/Pres. del 30 gennaio 2002, di attuazione dell'Art. 5
della legge regionale n. 11/1999;
    Ritenuto,  a  seguito dell'entrata in funzione del nuovo software
per  la  trasmissione  dei  dati  degli appalti di opere pubbliche di
importo  superiore  a  Euro  150.000,  ed  al fine di semplificare ai
soggetti  obbligati  di  cui  al succitato regolamento l'assolvimento
dell'obbligo  di comunicazione dei dati, di eliminare la trasmissione
su  supporto  cartaceo  dei  dati  relativi  agli  appalti  di  opere
pubbliche,  ritenendo  la  trasmissione  dei  dati per via telematica
informatica,  come  disciplinata dal regolamento medesimo di completo
assolvimento dei predetti obblighi;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1212  del
14 maggio  2004,  con  la  quale  e'  stata  approvata la modifica al
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
026/Pres.  del  30 gennaio 2002 ed e' stato autorizzato il Presidente
all'emanazione;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
                              Decreta:
    E'   approvato   il   regolamento  «Modifica  al  regolamento  di
attuazione  dell'Art.  5  della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11
istitutiva  del sistema informativo regionale sugli appalti di lavori
pubblici»,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione
026/Pres.  del  30 gennaio  2002,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 26 maggio 2004
                                ILLY